Calcio: Agcom diffida Sky
Diffida formale da parte di Agcom nei confronti di Sky: l’Authority ha invitato la pay tv a essere più chiara con i propri clienti in merito al pacchetto Sky Calcio. Nel triennio 2018-2021, Sky deterrà i diritti per sette partite su 10 di ogni turno di campionato, mentre i diritti delle restanti tre sono in capo a Dazn. Quest’ultima, inoltre, detiene anche i diritti delle Serie B, in mano a Sky fino alla precedente stagione. Sky ha aggiunto al suo pacchetto la Champions League, l’Europa League, Premier e Bundesliga, ma i clienti hanno necessità di essere meglio informati sulle differenze rispetto alle stagioni precedenti (Articolo 6 dell’allegato A alla delibera 519/15/Cons9. «Un abbonato che fosse interessato prevalentemente alle partite del Campionato di Serie B potrebbe non avere più alcun interesse a fruire del pacchetto Calcio offerto da Sky, in quanto sostanzialmente mutato, rispetto al momento dell’adesione contrattuale, proprio per quella tipologia di contenuto che, invece, ne aveva determinato l’acquisto. Analogamente, un utente che avesse sottoscritto l’abbonamento per garantirsi la visione di tutte le partite del Campionato di Serie A, oggi si troverebbe costretto, per accedere ai medesimi contenuti dapprima ricompresi nel pacchetto “Sky Calcio”, a sottoscrivere anche il pacchetto Dazn, con inevitabile aumento del prezzo pagato a parità di contenuti fruiti. Ne discende, pertanto, che la modifica del pacchetto “Sky Calcio”, di fatto, ha interessato contenuti oggettivamente determinanti ai fini delle scelte contrattuali degli abbonati […] e l’operatore quindi avrebbe dovuto consentire agli abbonati al suddetto pacchetto di valutare la convenienza della permanenza del rapporto contrattuale con Sky alla predetta Società di provvedere, entro trenta giorni dalla notifica del presente provvedimento, a informare, con le modalità di cui all’art.6, comma 5 dell’allegato A, alla delibera n 519/15/CONS, tutti gli utenti che abbiano sottoscritto il pacchetto “Sky Calcio” a condizioni diverse da quelle attualmente vigenti dell’intervenuta modifica delle condizioni contrattuali del citato pacchetto e del conseguente diritto di recedere senza costi di disattivazione né penali, anche in caso di offerte promozionali, entro trenta giorni dalla avvenuta comunicazione dell’informativa. Dell’adempimento dell’ordine la Società dovrà informare tempestivamente l’Autorità».
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