Decreto Bersani: tempi duri per l’importazione fraudolenta

L’importazione fraudolenta potrebbe subire un duro colpo grazie al decreto Bersani del 4 luglio 2006. Nello specifico si parla dell’articolo 35 (comma 35), in cui vengono elencati i nuovi poteri dell’Agenzia delle Dogane sull’acquisizione dei dati, dei documenti di trasposto, assicurazioni, nolo, e ogni altro elemento destinato a formare il valore dichiarato per l’importazione, l’esportazione, l’introduzione in deposito doganale o Iva in transito. In poche parole gli Agenti di Dogana potranno controllare il contenuto della merce per verificare l’effettivo importo dichiarato sulla bolla di trasporto al fine di contrastare le frodi ed in particolare la sottofatturazione dei valori imponibili delle merci nelle importazioni. Di seguito il testo completo del comma 35 (articolo 35) del decreto legge n. 223 del 4 luglio 2006:
«L’Agenzia delle Dogane, nelle attività di prevenzione e contrasto delle violazioni tributarie connesse alla dichiarazione fraudolenta del valore in dogana e degli altri elementi che determinano l’accertamento doganale ai sensi del decreto legislativo 8 novembre 1990, n. 374, ha facoltà di procedere, con le modalità previste dall’articolo 51 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, all’acquisizione dei dati e dei documenti relativi ai costi di trasporto, assicurazione, nolo e di ogni altro elemento di costo che forma il valore dichiarato per l’importazione, l’esportazione, l’introduzione in deposito doganale o Iva ed il transito. Per le finalità di cui al presente comma, la richiesta di informazioni e di documenti può essere rivolta dall’Agenzia delle Dogane, agli importatori, agli esportatori, alle società di servizi aeroportuali, alle compagnie di navigazione, alle società e alle persone fisiche esercenti le attività di movimentazione, deposito, trasporto e rappresentanza in dogana delle merci. La raccolta e l’elaborazione dei dati per le finalità di cui al presente comma è considerata di rilevante interesse pubblico ai sensi dell’articolo 53 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196. In caso di inottemperanza agli inviti a comparire ed alle richieste di informazioni di cui al presente comma, l’Agenzia delle Dogane procede all’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di 5.000 euro ad un massimo di 10.000 euro, oltre alle misure di sospensione e revoca delle autorizzazioni e delle facoltà concesse agli operatori inadempienti».
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